Il nuovo sistema scolastico italiano e' disegnato dalla Legge 28 Marzo 2oo3 n.53 Si tratta di una legge delega (il Parlamento cioe' delega al Governo il compito di disciplinare la materia entro i limiti individuati dalla legge stessa) e, pertanto, la riforma sara' completata solo dopo che il Governo avra' emanato i Decreti Legislativi Attuativi



* Le Novità per gli studenti *

Hai il diritto dovere all'istruzione per 12 anni fino al conseguimento di un diploma o di una qualifica professionale Finito il primo ciclo di studi e superato l'esame della scuola secondaria di 1° grado, puoi scegliere tra i percorsi liceali e il sistema di istruzione e formazione professionale Potrai passare, attraverso i crediti formativi, dal percorso liceale a quello della istruzione e formazione professionale Potrai personalizzare, attraverso materie opzionali e laboratori, il tuo piano di studi Sia che tu scelga il percorso liceale che quello della formazione professionale potrai accedere a percorsi di studio che alternano periodi a scuola e periodi di lavoro presso imprese ed enti non profit Il tuo titolo di studio avrà valore sia in Italia che in Europa



Elenco delle deleghe e dei decreti legislativi emanati

Disposizioni

Deleghe

art.1, co.1

il Governo e' delegato ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 17 aprile 2005), uno o più D.Lgs.* per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale

art.1, co.4

ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei D.Lgs. di cui agli artt. 1 e 4, possono essere adottate entro 18 mesi dalla data dell'entrata in vigore dei D.Lgs. stessi

art.4, co.1

il Governo e' delegato ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 17 aprile 2005), un D.Lgs. per disciplinare la possibilità di formazione, per gli studenti dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di periodi di lavoro

* L'art. 7, co. 7 e 8, della L. n. 53 stabilisce che lo schema di ciascuno dei D.Lgs. di cui agli artt. 1 e 4 deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'art. 11-ter della L. n. 468 del 1978 e che i D.Lgs. adottati ai sensi degli artt. 1 e 4, la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

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