Legge 14 febbraio 2003, n.30
"Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro"

Elenco delle deleghe e dei decreti legislativi emanati

Disposizioni della legge

Deleghe

Decreti legislativi emanati

art.1 co.1

il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 13 marzo 2004), uno o piu' D.Lgs. per stabilire i principi fondamentali in materia di disciplina dei servizi per l'impiego, con particolare riferimento al sistema del collocamento pubblico e privato e di somministrazione di manodopera

 

art.1 co.2

redazione (1), entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 13 marzo 2005), di uno o pių testi unici delle normative e delle disposizioni in materia di mercato del lavoro e incontro tra domanda e offerta di lavoro

 

art.2 co.1

il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 13 settembre 2003), uno o piu' D.Lgs. per la revisione e la razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo

 

art.3 co.1

il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 13 marzo 2004), uno o piu' D.Lgs. per la riforma della disciplina del lavoro a tempo parziale

 

art.4 co.1

il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 13 marzo 2004), uno o piu' D.Lgs. per la disciplina o la razionalizzazione delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite

 

art.5 co.1

il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 13 marzo 2004), uno o piu' D.Lgs. recanti disposizioni in materia di certificazione dei rapporti di lavoro

 

art.7 co.4

il Governo puo' adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dei D.Lgs. di cui agli articoli da 1 a 5, eventuali disposizioni modificative e correttive

 

art.8 co.1

il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 13 marzo 2004), uno o piu' D.Lgs. per il riassetto della disciplina sulle ispezioni in materia di previdenza sociale e di lavoro, nonche' per la definizione di un quadro regolatorio finalizzato alla prevenzione delle controversie individuali di lavoro in sede conciliativa

 

art.8 co.5

il Governo puo' emanare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dei D.Lgs. di cui al comma 1, eventuali disposizioni modificative e correttive

 

(1)
L'autorizzazione alla redazione dei testi unici in questione č contenuta nel principio direttivo (lettera q) per l'esercizio della delega per la revisione della disciplina dei servizi per l'impiego prevista dall'art. 1, co. 1, della medesima L. n. 30 del 2003.

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